Lo Statuto

Art. 1

 

Costituzione, denominazione e sede

 

 

1) E' costituita l’Associazione denominata  “CAMPERISTI SENZA FRONTIERE” con sede in Marigliano (NA) alla via  Virgilio, 18 cap. 80034

 

2) L’Associazione si definisce come libera Organizzazione, senza fine di lucro, che riunisce le persone che praticano, divulgano e difendono il turismo itinerante e campeggistico, collateralmente o nell’ambito d’altre Associazioni, Enti, Aziende pubbliche e private, in ogni sua forma e con qualsiasi strumento legale e compatibilmente con il presente Statuto

 

3) la sede legale è in Marigliano (Napoli) alla via Virgilio, 18

 

3) La durata dell’Associazione è illimitata.

 

 

Art. 2

 

Scopi e attività

 

 

1)  L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, per attuare, in particolare, la conoscenza, la valorizzazione ed il rispetto del territorio, oltre la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali e territoriali. Per la realizzazione di  ciò l’Associazione si propone:

 

  • Di promuovere, nel contesto sopra citato, momenti di aggregazione come convegni, raduni e tutte quelle iniziative volte alla tutela degli interessi degli associati;
  • Di collaborare con gli Enti Locali nella ricerca e nello sviluppo di spazi adeguati al turismo sociale;
    • Di collaborare con attività di volontariato sociale.

 

2) Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

 

 

Art. 3

 

Risorse economiche

 

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

 

  • Quota associativa;
  • Contributi volontari degli aderenti e di privati;
  • Contributi da Stato, Enti, Istituzioni Pubbliche o Organismi Internazionali;
  • Donazioni e lasciti testamentari;
  • Entrate patrimoniali;
  • Entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative   promozionali.

 

2) Non possono essere distribuiti  fra i soci, neppure in modo indiretto:

 

  • Utili o avanzi di gestione;
  • Il fondo comune;
  • Riserve e/o capitale.

 

durante la vita dell’Associazione o all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

3) L'esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

 

4) Al termine di ogni esercizio, il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo           sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di Marzo.

 

5) L’associazione annualmente relaziona alla Federazione di appartenenza sull’attività svolta, onde consentire al Presidente Federale di redigere ed illustrare il conto morale annuale all’Assemblea Federale.

 

 

Art. 4

 

Soci

 

1)    Il numero degli aderenti è illimitato.

 

2)  Sono membri dell’Associazione Soci Fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, che si impegnino a contribuire alla realizzazione  degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente Statuto.

 

6) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

 

Art. 5

 

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

 

 

1) L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

 

2) Il Comitato Direttivo decide a maggioranza l’ammissione dei nuovi soci e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

 

3) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione  o per decesso.

 

4) Il recesso da parte dei soci  deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

 

5)  L’esclusione da socio è deliberata dall’Assemblea  su proposta del Comitato Direttivo  per:

 

  • Mancato versamento della quota associativa per due anni;
  • Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

 

6) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono  essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi,  consentendo facoltà di replica.

 

7)  Il socio deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative  versate.

 

 

Art. 6

 

Doveri e diritti degli associati

 

 

1) I soci sono obbligati:

 

a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) A mantenere sempre un comportamento corretto verso l’Associazione;

c) A versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

 

2) I soci hanno diritto:

 

a)  A partecipare a tutte le attività  promosse dall’Associazione;

b) A partecipare all’Assemblea con il diritto di voto, a partecipare  all’Assemblea ed al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione;

c) Ad accedere alle cariche associative.

 

3)  I soci non  possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

 

Art. 7

 

Organi dell’Associazione

 

 

1) Sono organi dell’ Associazione:

 

a) L' Assemblea dei soci;

b) Il Comitato Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori.

 

2) L’ Associazione può dotarsi :

 

a)   Del Collegio dei Probiviri.

 

3) Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai  titolari delle cariche spetta in ogni modo il rimborso delle spese sostenute.

 

 

Art. 8

 

L’Assemblea

 

 

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto e non può delegare o essere delegato.

 

2)  L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione  ed in particolare :

 

a) Approva il  bilancio consuntivo;

b)   Nomina i componenti del  Comitato Direttivo Collegio dei  Revisori dei Conti           ed eventualmente del Collegio dei Probiviri;

c)   Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

e) Delibera in merito ai ricorsi avversi  l'esclusione da socio;

e)  Delibera su tutti  gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.

 

3) L‘Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il  Comitato Direttivo o un decimo dei soci, ne ravvisano l’opportunità.

 

4) L'Assemblea straordinaria delibera, a maggioranza assoluta dei soci, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e, con il voto dei tre quarti degli associati, sullo scioglimento dell'Associazione.

 

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti.

 

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo data e orario della prima  e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termine di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

 

7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, quando è costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

 

 

ART. 9

 

Il Comitato Direttivo

 

 

1) Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

 

2) Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadono dall' incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

 

3) Il comitato nomina al suo interno un Presidente che non può essere lo stesso per più di  due mandati consecutivi, un Vice Presidente ed un Segretario.

 

4) Al Comitato Direttivo spetta:

  • Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • Predisporre il Bilancio consuntivo;
  • Nominare il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario;
  • Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano aspettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

 

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

 

6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni  mese o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione , contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.

 

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dai presenti, sono conservati agli atti.

 

9) Il Comitato Direttivo delibera l'esclusione dei soci. Gli interessati hanno la possibilità di portare in assemblea le proprie  ragioni.

 

 

ART. 10

 

Il Presidente

 

1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.

 

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al VicePresidente o, in assenza, al  membro più anziano.

 

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

 

 

 

ART. 11

 

Collegio dei Probiviri

 

 

1) Qualora l'Assemblea ne decida l'istituzione, il Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci stessi.

 

2) Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o per richiesta scritta di un organo della Associazione o dei singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo o all'Assemblea.

 

3) Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

 

 

 

ART. 12

 

Collegio dei Revisori dei Conti

 

 

1) L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

 

2) Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza  del Bilancio delle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio consuntivo.

 

 

 

ART. 13

 

Norma finale

 

 

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad Associazioni locali di volontariato sociale,  salvo diverse disposizioni imposte dalla legge.

 

 

 

 

ART. 14

 

Clausola compromissoria

 

 

L’Associazione iscritta alla Confederazione riconosce espressamente, per la soluzione dei contrasti e vertenze, unicamente l’autorità prevista dalla C.I.C.  Assumono l’obbligo di non adire, per tutto quanto in relazione alla loro attività nell’ambito dell’Ente, altra autorità all’infuori di quella prevista dallo Statuto della Confederazione, salvo quanto per legge di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria.

 

 

ART. 15

 

Rinvio

 

 

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia d'Associazionismo.

 
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